IL RETTORE
  Visto   lo   statuto   dell'Universita'  degli  studi  dell'Aquila,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' degli studi dell'Aquila e convalidate dal  Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi dell'Aquila, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nella  normativa  generale  nelle  scuole  dirette a fini speciali,
all'art. 103, contenente l'elencazione,  sono  aggiunte  le  seguenti
scuole dirette a fini speciali in:
   strumentisti di sala operatoria;
   tecnici di colpocitologia;
   tecnici di audiometria e protesizzazione acustica;
   tecnici di igiene ambientale e del lavoro;
   tecnici in biotecnologie;
   terapia enterostomale per infermieri professionali;
   tecnico di laboratorio biomedico;
   infermieri professionali.
                   Scuola diretta a fini speciali
                 per strumentisti di sala operatoria
  Art.  459.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
strumentisti di sala  operatoria  presso  l'Universita'  degli  studi
dell'Aquila.
  La  scuola  ha  lo  scopo di preparare tecnici strumentisti di sala
operatoria.
  La scuola rilascia il diploma di strumentisti di sala operatoria.
  Art. 460.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede seicento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
almeno il 50% delle ore previste.
  In  base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in
grado di accettare un numero massimo di iscritti  di  dieci  studenti
per ciascun anno di corso, per un totale di venti studenti.
  Art. 461. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvedono  la  facolta' di medicina e
chirurgia ed il dipartimento di discipline chirurgiche.
  Art. 462. - Sono ammessi alle prove  per  ottenere  l'iscrizione  i
diplomati  degli  istituti di istruzione secondaria di secondo grado,
che siano in possesso anche del diploma di infermiere professionale o
di ostetrica.
  Art. 463. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
  1 Anno.
   Tecnica ed assistenza preoperatoria, operatoria e post-operatoria:
    anatomia umana (*);
    strumentario chirurgico;
    preparazione del tavolo operatorio;
    strumentazione infermieristica I;
    strumentazione infermieristica II;
    assistenza al ricoverato nella fase pre e post-operatoria in:
      a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche;
      b) ginecologia;
      c) ortopedia e traumatologia.
   Legislazione e igiene ospedaliera:
    legislazione ospedaliera;
    medicina legale ed etica professionale;
    i    servizi     chirurgici     (caratteristiche     strutturali,
climatizzazione);
    metodi   per   la   disinfezione   e  sterilizzazione  in  camera
operatoria;
    concetto di asepsi;
    igiene ospedaliera;
    concetto di epidemiologia generale;
    infezioni nosocomiali di interesse chirurgico.
 2 Anno.
   Tecnica ed assistenza preoperatoria e post-operatoria:
    assistenza al ricoverato nella fase pre e post-operatoria in:
      a) chirurgia generale e specialita' chirurgiche;
      b) ginecologia e ostetricia;
      c) ortopedia e traumatologia.
   Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio:
    principali soccorsi ed interventi di urgenza;
    anestesia e rianimazione.
   Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili  in  altre
scuole dirette a fini speciali.
  Art. 464. - Durante i due anni di corso e' richiesta
la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
   a) Laboratori didattici:
   1)  aule  didattiche  del  corso di laurea in medicina e chirurgia
(pal. Del Tosto);
   2) aula per didattica audiovisiva  -  Dipartimento  di  discipline
chirurgiche (pal. Paolucci);
   3) biblioteca Universita' dell'Aquila;
   4)  biblioteca  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  (Universita'
dell'Aquila).
   b) Strutture per il tirocinio professionale guidato:
   1) divisioni con relative sale operatorie:
    clinica chirurgica e terapia chirurgica - ospedale S. Salvatore -
L'Aquila;
    patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica  -  ospedale
S. Salvatore - L'Aquila;
    chirurgia vascolare - ospedale S. Salvatore - L'Aquila;
    clinica oculistica - ospedale S. Salvatore L'Aquila;
    chirurgia  ORL  e  maxillo-facciale  -  ospedale  S.  Salvatore -
L'Aquila;
    clinica ostetrica  e  ginecologica  -  ospedale  S.  Salvatore  -
L'Aquila;
    ortopedia e traumatologia - ospedale S. Salvatore - L'Aquila;
    pronto soccorso ed astanteria - ospedale S. Salvatore - L'Aquila;
    anestesia e rianimazione - ospedale S. Salvatore - L'Aquila;
    chirurgia toracica - ospedale civile G. Mazzini di Teramo;
    chirurgia urologica - ospedale civile G. Mazzini di Teramo;
    neurochirurgia - ospedale civile G. Mazzini di Teramo;
    cardiochirurgia - ospedale civile G. Mazzini di Teramo.
   2) ambulatori:
    ambulatorio clinica chirurgica - ospedale di Coppito - L'Aquila;
    ambulatorio   patologia   chirurgica  -  ospedale  di  Coppito  -
L'Aquila;
    ambulatorio chirurgia vascolare - ospedale di Coppito - L'Aquila;
    ambulatorio clinica oculistica - ospedale di Coppito - L'Aquila;
    ambulatorio ORL  e  maxillo-facciale  -  ospedale  di  Coppito  -
L'Aquila;
    ambulatorio  clinica  ostetrica  e  ginecologica  -  ospedale  di
Coppito - L'Aquila;
    ambulatorio ortopedia e traumatologia -  ospedale  di  Coppito  -
L'Aquila;
    ambulatorio pronto soccorso - ospedale S. Salvatore - L'Aquila;
    ambulatorio  chirurgia  toracica  -  ospedale civile G. Mazzini -
Teramo;
    ambulatorio clinica urologica -  ospedale  civile  G.  Mazzini  -
Teramo;
    ambulatorio neurochirurgia - ospedale civile G. Mazzini - Teramo;
    ambulatorio  cardiochirurgia  -  ospedale  civile  G.  Mazzini  -
Teramo.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale presso reparti, divisioni, ambulatori e laboratori.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione,  che  consenta  allo  studente  ed al consiglio stesso il
controllo dell'attivita' svolta  e  dell'acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Art. 465. - Lo studente viene ammesso all'esame  di  stato  per  il
conseguimento  del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi e
superato  gli  esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto   un   giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita
secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di
una   dissertazione  scritta  su  un  argomento  di  natura  teorico-
applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Nel manifesto degli studi  viene  data  notizia  della  sede  della
direzione della scuola.
                   Scuola diretta a fini speciali
                    per tecnici di colpocitologia
  Art.  466.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
tecnici  di   colpocitologia   presso   l'Universita'   degli   studi
dell'Aquila.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  formare  tecnici di colposcopia e di
citologia diagnostica.
  La scuola rilascia il diploma di tecnici di colpocitologia.
  La scuola ha la durata  di  due  anni  e  non  e'  suscettibile  di
abbreviazione.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in
sei per ciascun anno di corso, per un totale di dodici studenti.
  Art. 467. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio di scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia.
  Art. 468. - Materie di insegnamento:
  Primo anno di corso:
   1) elementi di istologia, citologia ed embriologia umana (*);
   2)  nozioni  di  anatomia  e  istologia   dell'apparato   genitale
femminile;
   3) nozioni di microbiologia applicate alla ginecologia;
   4) nozioni di patologia generale (*);
   5) nozioni di endocrinologia ginecologica;
   6) tecniche citologiche;
   7) colposcopia e colpomicroscopia.
  Secondo anno di corso:
   1) metodologie per lo screening dell'apparato ginecologico;
   2) citoistochimica ed elementi di immunologia;
   3) tecniche citologiche;
   4)  laparoscopia ecografia e tecniche strumentali di impiego nella
diagnosi precoce dei tumori;
   5) elementi di ginecologia oncologica preventiva;
   6) citopatologia cervicale e vulvo vaginale;
   7) citopatologia endometriale;
   8) citopatologia dell'ovaio e delle cavita' sierose;
   9) citopatologia della ghiandola mammaria;
  10) colposcopia e colpofotografia;
  11) elementi di tecnica sanitaria ed infermieristica.
  Gli insegnamenti con asterisco sono, di regola, mutuabili da  altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono tenuti altresi' a frequentare un corso di inglese
scientifico.  L'esame  relativo,  da  svolgersi  mediante colloquio e
traduzione di testi scientifici,  sara'  effettuato  entro  il  primo
biennio.
  Art.  469.  - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti ambulatori/centri/laboratori:
   ambulatorio di ginecologia;
   ambulatorio di colposcopia e colpocitopatologia;
   ambulatorio di asteroscopia;
   ambulatorio di ecografia;
   centro di senologia;
   laboratorio di anatomia umana normale;
   laboratorio di anatomia ed istologia patologica;
   laboratorio di citologia.
  La frequenza,  per  complessive  quattrocento  ore  annue,  avviene
secondo  delibera  del  consiglio della scuola, tale da assicurare ad
ogni studente un adeguato  periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione  che  consenta  allo  studente  ed  al consiglio stesso il
controllo dell'attivita' svolta  e  dell'acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  470.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e'
sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o  da  un
professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame di diploma consiste nella discussione di una  dissertazione
scritta  su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
             Scuola diretta a fini speciali per tecnici
              di audiometria e protesizzazione acustica
  Art. 471. - E' istituita la  scuola  diretta  a  fini  speciali  in
tecnici    di   audiometria   e   protesizzazione   acustica   presso
l'Universita' degli studi dell'Aquila.
  La scuola ha lo scopo  di  preparare  personale  sanitario  per  il
trattamento  diagnostico  preventivo,  riabilitativo  e protesico dei
pazienti ipoacusici fornendo le relative competenze professionali.
  La  scuola  rilascia  il  diploma  di  tecnico  di  audiometria   e
protesizzazione acustica.
  Art.  472.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado  di  accettare  il  numero  massimo  di iscritti determinati in
cinque per ciascun anno di corso.
  Art. 473. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia e il dipartimento di discipline chirurgiche.
  Art. 474. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1 Anno:
   fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*);
   anatomia (*);
   fisiologia (*);
   fonetica e linguistica (*).
  2 Anno:
   elementi  di  informatica,  di  analisi  dei  segnali e sistemi di
calcolo;
   tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;
   tecniche di esplorazione vestibolare;
   fonometria e prevenzione dei danni da rumore;
   tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione;
   nozioni  di  patologia  e   clinica   dell'udito   e   dell'organo
dell'equilibrio;
   legislazione sanitaria ed etica della professione (*).
  3 Anno:
   foniatria (*);
   psicologia (*);
   neurologia (*);
   neuropsichiatria infantile (*);
   tecniche audiometriche speciali;
   protesi acustica ed audiometria protesica;
   tecniche    di    protesizzazione    acustica    e    rieducazione
dell'ipoacusico.
  Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da  altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.  L'esame  relativo,  da  svolgersi  mediante colloquio e
traduzione di testi scientifici,  sara'  effettuato  entro  il  primo
biennio.
  Art.  475.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
   reparto di otorinolaringoiatria - ospedale S. Salvatore;
   reparto di clinica otorinolaringoiatria - ospedale S. Salvatore;
   reparto di maxillo facciale - ospedale S. Salvatore;
   reparto di otologia - ospedale S. Salvatore;
   ambulatorio della clinica O.R.L. sede S. Sisto;
   ambulatorio di neuropsichiatria infantile, sede di Collemaggio;
   ambulatorio di otoiatria, sede ospedale S. Salvatore;
   ambulatorio di neurologia, sede di Collemaggio;
   ambulatorio di otorinolaringoiatria, sede ospedale S. Salvatore;
   laboratorio di anatomia, sede pal. Paolucci;
   laboratorio di fisiologia, sede Collemaggio;
   laboratorio della clinica O.R.L., sede S. Sisto.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo studente ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in  caso  di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  476.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale. L'esame di diploma e'
sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o  da  un
professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame di diploma consiste nella discussione di una  dissertazione
scritta  su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
                   Scuola diretta a fini speciali
            di tecnici di igiene ambientale e del lavoro
  Art. 477. - E' istituita la  scuola  diretta  a  fini  speciali  in
tecnico  di igiene ambientale e del lavoro presso l'Universita' degli
studi dell'Aquila.
  La scuola ha lo scopo  di  preparare  personale  tecnico  sanitario
esperto in igiene pubblica e del lavoro.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico di igiene ambientale e del
lavoro.
  Art.  478.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado  di  accettare  il  numero  massimo  di iscritti determinato in
quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.
  Art. 479. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  e  i  dipartimenti di medicina interna e sanita' pubblica,
medicina  sperimentale  e  scienze  e  tecnologie  biomediche  e   di
biometria.
  Art. 480. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1 Anno:
   fisica;
   chimica e propedeutica biochimica;
   biologia generale;
   tecniche  di  prelevamento  ed  analisi  di  inquinanti ambientali
fisici I;
   tecniche di  prelevamento  ed  analisi  di  inquinanti  ambientali
chimici I;
   tecnologia del lavoro;
   igiene del lavoro I.
 2 Anno:
   tossicologia industriale;
   igiene pubblica;
   igiene del lavoro II;
   tecniche  di  prelevamento  ed  analisi  di  inquinanti ambientali
fisici II;
   tecniche di  prelevamento  ed  analisi  di  inquinanti  ambientali
chimici II;
   statistica medica;
   legislazione ed organizzazione sanitaria.
  Gli  studenti,  altresi',  sono  tenuti  a  frequentare un corso di
inglese  scientifico.  L'esame  relativo,   da   svolgersi   mediante
colloquio  e  traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro
il biennio.
  Art. 481. - Durante i due anni di corso e' richiesta  la  frequenza
nei  seguenti  laboratori  del  dipartimento  di  medicina  interna e
sanita' pubblica:
   misure fisiche (illuminamento, rumori, microclima, ecc.);
   medicina   industriale   (valutazione    clinica,    respiratoria,
audiologia e sensoriale);
   igiene ambientale/chimica organica ed inorganica;
   igiene ambientale/microbiologia;
   tossicologia farmacologica ed ambientale.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera  del  consiglio  della  scuola,  tale  da assicurare ad ogni
studente  un  adeguato  periodo  di  esperienza   e   di   formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione,  che  consenta  allo  studente  ed al consiglio stesso il
controllo dell'attivita' svolta  e  dell'acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  482.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame  di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una   commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame di diploma consiste nella discussione di una  dissertazione
scritta  su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa assegnato
almeno sei mesi prima della data di esame.
                   Scuola diretta a fini speciali
                    per tecnici in biotecnologie
  Art. 483. - E' istituita la scuola  diretta  a  fini  speciali  per
tecnici   in   biotecnologie   presso   l'Universita'   degli   studi
dell'Aquila.
  La scuola ha  per  fine  la  formazione  professionale  di  tecnici
provvisti  di  conoscenze  scientifiche  di  base  e  generali  e  di
conoscenze specifiche nel campo delle biotecnologie, comprese le loro
applicazioni  nella  ricerca,  nella  diagnostica  di  laboratorio  e
nell'industria.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico in biotecnologie.
  Art.  484.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede seicento ore  di  insegnamento  e  di
attivita'  pratiche  guidate (tirocinio professionale), queste ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
quindici  per  ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque
studenti.
  Art. 485. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvedono  la  facolta' di medicina e
chirurgia ed il dipartimento di scienze e tecnologie biomediche e  di
biometria.
  Art. 486. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1 Anno:
   a) I semestre:
   fisica I;
   matematica I;
   chimica generale;
   chimica organica e macromolecolare;
   biologia della cellula;
  b) II semestre:
   fisica II ed informatica;
   matematica II;
   chimica e biochimica macromolecolare;
   statistica biomedica e biometria;
   biochimica speciale ed enzimologia;
   strumentazione biomedica.
 2 Anno:
   termodinamica;
   principi di ingegneria biochimica;
   morfologia e morfogenesi;
   genetica;
   biologia e fisiologia dei microorganismi;
   biofisica e fisiologia;
   immunologia;
   tecnologie cellulari I;
   tecnologie biomolecolari I.
 3 Anno:
   patologia generale e patologia molecolare;
   tecnologie cellulari II;
   tecnologie biomolecolari II;
   tecnologie dei processi di fermentazione industriali;
   tecnologie di farmacologia cellulare e molecolare;
   applicazioni biotecnologiche alla diagnostica;
   applicazioni biotecnologiche alla terapia.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.
  L'esame  relativo,  da svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio.
  Art. 487. - Durante i tre anni di corso e' richiesta  la  frequenza
nei seguenti laboratori:
   chimica generale;
   chimica organica e macromolecolare;
   biologia della cellula;
   chimica e biochimica macromolecolare;
   biochimica speciale ed enzimologia;
   strumentazione biomedica;
   tecnologie cellulari I
   tecnologie biomolecolari I;
   tecnologie cellulari II;
   tecnologie biomolecolari II;
   tecnologie dei processi di fermentazione industriali;
   tecnologie di farmacologia cellulare e molecolare.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera  del  consiglio  della  scuola,  tale  da assicurare ad ogni
specializzando un adeguato periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione,  che  consenta  allo  studente  ed al consiglio stesso il
controllo dell'attivita' svolta  e  dell'acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  488.  -  Lo  studente viene ammesso all'esame di Stato per il
conseguimento del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi  e
superato   gli   esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un  giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame  di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una   commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame di diploma consiste nella discussione di una  dissertazione
scritta  su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
       Scuola diretta a fini speciali di terapia enterostomale
                    per infermieri professionali
  Art. 489. - E' istituita la  scuola  diretta  a  fini  speciali  in
terapia    enterostomale    per   infermieri   professionali   presso
l'Universita' degli studi dell'Aquila.
  La scuola ha il  compito  di  preparare  personale  con  competenze
specifiche nell'assistenza e nel trattamento di pazienti portatori di
stomi, fistole ed incontinenza.
  La   scuola   rilascia   il   diploma  di  specialista  in  terapia
enterostomale per infermieri professionali.
  Art. 490.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita'  pratiche  guidate  (tirocinio professionale) queste ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
cinque per ciascun anno di corso per un totale di dieci studenti.
  Art. 491. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvedono  la  facolta' di medicina e
chirurgia e il dipartimento di discipline chirurgiche.
  Nel manifesto annuale degli studi  viene  indicata  la  sede  della
direzione della scuola.
  Art.  492.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di  secondo  grado,
che  siano  in possesso anche del diploma di infermiere professionale
conseguito presso  una  scuola  universitaria  o  presso  una  scuola
ospedaliera.
  Art. 493. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1 Anno:
   anatomia umana (*);
   elementi di psicologia (*);
   nozioni di medicina legale (*);
   patologia e fisiopatologia generale e patologia clinica (*);
   fisiopatologia chirurgica;
   elementi di farmacologia (*);
   tecniche diagnostiche cliniche e strumentali.
 2 Anno:
   riabilitazione psicologica;
   elementi di chirurgia generale;
   patologia e clinica delle stomie;
   elementi di oncologia clinica;
   nursing (*).
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione di testi scientifici sara' effettuato entro il biennio.
  Art.  494.  - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori:
   reparto di clinica chirurgica Universita' dell'Aquila;
   reparto di urologia ospedale S. Salvatore;
   ambulatorio di colo-proctologia della clinica chirurgica;
   ambulatorio di indagini funzionali della clinica chirurgica;
   ambulatorio di urologia della clinica urologica;
   ambulatorio di urodinamica della clinica urologica;
   servizio di radiourologia della clinica urologica;
   centro AISTOM di riabilitazione stomizzati clinica chirurgica.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo studente ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in  caso  di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione che consenta allo  studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 495. - Lo studente viene ammesso all'esame  di  stato  per  il
conseguimento  del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi e
superato  gli  esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto   un   giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
                   Scuola diretta a fini speciali
                per tecnico di laboratorio biomedico
  Art.  496.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali di
tecnico di laboratorio biomedico  presso  l'Universita'  degli  studi
dell'Aquila.
  La  scuola  ha lo scopo di preparare personale tecnico provvisto di
conoscenze scientifiche di base e generali e di conoscenze specifiche
tali da consentire  una  attivita'  sia  in  laboratori  di  indagine
scientifico-sperimentale   che  in  laboratori  di  analisi  chimico-
cliniche, microbiologiche e di patologia clinica.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico di laboratorio biomedico e
si articola negli indirizzi di:
    a) generale di patologia clinica ed ematologia;
    b) chimica clinica e tossicologica;
    c) citoistopatologia ed anatomia patologica;
    d) genetica medica.
  Art. 497.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita'  pratiche  guidate (tirocinio professionale), queste ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno di corso per gli indirizzi di cui alle  lettere  a),
b),  c)  e in cinque per ciascun anno di corso per l'indirizzo di cui
alla lettera d).
  Art. 498. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  e  i  dipartimenti  di medicina sperimentale e di medicina
interna e sanita' pubblica.
  Art. 499. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1 Anno:
   a) primo semestre:
    fisica (*);
    statistica medica (*);
    chimica e propedeutica biochimica;
    istologia ed anatomia (*);
    biologia generale;
    chimica biologica.
    b) secondo semestre:
    fisiologia umana (*);
    microbiologia e microbiologia clinica (*);
    tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;
    organizzazione di laboratorio;
    norme di sicurezza in laboratorio (*);
    strumentazione di laboratorio.
 2 Anno:
    patologia e fisiopatologia generale;
    tecniche di analisi microbiologiche, virologiche,  micologiche  e
parassitologiche;
    tecniche ematologiche;
    tecniche di citopatologia ed istopatologia;
    tecniche di patologia clinica;
    tecniche di colture in vitro.
 3 Anno:
   indirizzo generale di patologia clinica ed ematologia:
    patologia clinica;
    patologia molecolare;
    immunoematologia;
    ematologia.
   indirizzo di chimica clinica e tossicologica:
    chimica e biochimica clinica;
    enzimologia;
    tossicologia.
   indirizzo di citoistopatologia ed anatomia patologica:
    tecniche di diagnostica citopatologica;
    tecniche di diagnostica istopatologica ed istochimica;
    tecniche di diagnostica ultrastrutturale;
    tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.
   indirizzo di genetica medica:
    genetica medica;
    patologia molecolare (*);
    citogenetica;
    immunogenetica.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono tenuti altresi' a frequentare un corso di inglese
scientifico.
  L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e  traduzione  di
testi scientifici, sara' effettuato entro il primo biennio.
  Art.  500.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:
   biochimica;
   patologia generale;
   patologia clinica;
   anatomia patologica;
   ematologia;
   chimica analitica;
   citogenetica.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo studente ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in  caso  di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 501. - Lo studente viene ammesso all'esame  di  Stato  per  il
conseguimento  del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi e
superato  gli  esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto   un   giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
   L'esame  di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
                   Scuola diretta a fini speciali
                    per infermieri professionali
  Art.  502.  -  E'  istituita  la scuola diretta a fini speciali per
infermieri   professionali   presso   l'Universita'    degli    studi
dell'Aquila.
  La  scuola  ha  lo scopo di formare infermieri professionali con le
conoscenze  scientifiche  e  tecniche  necessarie  a   svolgere   con
responsabilita'  proprie  le  funzioni  infermieristiche  di base nei
diversi presidi del  servizio  sanitario  nazionale,  secondo  quanto
previsto dal titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1974, n. 225, e successive modificazioni.
  La scuola rilascia il diploma di infermiere professionale.
  Art.  503.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di didattica formale  e
di  tirocinio  professionale guidate, queste ultime per almeno il 50%
delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.
  Art. 504. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  505.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di  secondo  grado.
L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneita' fisica.
  Art. 506. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.
  Gli  insegnamenti  sono  organizzati  in cicli didattici successivi
verificabili in rapporto alla loro  propedeuticita',  secondo  quanto
definito  dal  consiglio della scuola. Gli insegnamenti di discipline
infermieristiche sono attribuiti a persone in possesso dei  requisiti
di cui all'art. 73 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1 Anno:
   scienze umane:
    elementi di psicologia e pedagogia.
   scienze mediche:
    chimica, biochimica e biochimica clinica (*);
    fisica (*);
    biologia generale (*);
    statistica medica (*);
    anatomia e fisiologia umana;
    patologia, fisiopatologia generale e patologia clinica;
    igiene e microbiologia;
    elementi di farmacologia e farmacoterapia;
    scienza dell'alimentazione e principi di dietetica;
    puericultura e pediatria generale.
   discipline infermieristiche:
    nursing;
    tecniche infermieristiche di base.
 2 Anno:
   scienze mediche:
    igiene e tecnica operatoria;
    patologia medica;
    patologia chirurgica;
    farmacologia clinica e terapia medica sistematica;
    igiene mentale e psichiatrica;
    dietologia e dietoterapia;
    ostetricia e ginecologia;
    pediatria;
    nefrologia ed emodialisi.
   discipline infermieristiche:
    piani  di assistenza infermieristica per l'individuo, la famiglia
e la collettivita';
    organizzazione in Italia e all'estero della professione;
    aspetti giuridici e deontologici della professione.
 3 Anno:
   scienze sociali:
    pedagogia applicata alla professione ed educazione sanitaria;
    medicina legale;
    legislazione sanitaria, sociale e del lavoro.
   scienze mediche:
    medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
    geriatria;
    terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
    neurochirurgia;
    ortopedia e traumatologia;
    oftalmologia;
    otorinolaringoiatria;
    dermatologia;
    odontostomatologia;
    statistica sanitaria.
   discipline infermieristiche:
    nursing;
    organizzazione e gestione dei servizi infermieristici;
    fisioterapia e terapia riabilitativa.
  Gli insegnamenti con asterisco sono di regola  mutuabili  da  altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico.  L'esame  relativo,  da  svolgersi  mediante colloquio e
traduzione di testi scientifici,  sara'  effettuato  entro  il  primo
biennio.
  Art.  507.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/servizi/laboratori:
   reparto di patologia medica;
   reparto di patologia chirurgica;
   reparto di pediatria;
   reparto di ginecologia e ostetricia;
   reparto di geriatria;
   reparto di dermatologia;
   reparto di psichiatria;
   reparto di oftalmologia;
   reparto di otorinolaringoiatria;
   servizio di endoscopia digestiva;
   laboratorio di statistica sanitaria e informatica medica.
  La frequenza per complessive milleseicento ore annue (ottocento ore
di didattica formale e tirocinio professionale  guidato  e  ottocento
ore  di  ulteriore  tirocinio  e  frequenza  di  laboratori, reparti,
divisioni e ambulatori) avviene secondo delibera del consiglio  della
scuola,  tale  da  assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di
esperienza e di formazione professionale.
  Le attivita' pratiche e di tirocinio sono le seguenti:
  a) 1 Anno:
   esercitazioni:  osservazioni guidate, tecniche infermieristiche di
base, laboratorio;
   tirocinio in servizi ospedalieri ed extraospedalieri;
   visite documentative a servizi sanitari e sociali.
  b) 2 Anno:
   esercitazioni: come al primo anno;
   tirocinio in servizi ospedalieri ed extraospedalieri per  le  aree
relative   agli   insegnamenti   del  secondo  anno,  di  cui  almeno
duecentocinquanta ore nei servizi per l'eta' evolutiva. Il  tirocinio
deve essere effettuato anche in orario notturno;
   visite documentative a servizi sanitari e sociali.
  c) 3 Anno:
   tirocini guidati in servizi ospedalieri ed extraospedalieri per le
aree  relative  agli insegnamenti del corso. Il tirocinio deve essere
effettuato anche in orari notturni;
   visite documentative a servizi sanitari e sociali.
  Lo studente ha la facolta' di ripetere  il  tirocinio  in  caso  di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 508. - Lo studente viene ammesso all'esame  di  Stato  per  il
conseguimento  del  diploma  solo  se  abbia  frequentato  i  corsi e
superato  gli  esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto   un   giudizio
favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   L'Aquila, 9 ottobre 1991
                                                  Il rettore: SCHIPPA